GLOSSARIO
Genocidio: la definizione più stretta del diritto internazionale, e perché è quasi impossibile da provare
Aggiornato al 12 settembre 2026
Quando questo sito riporta che un organo ONU ha "concluso" o "ravvisato" un genocidio, si riferisce sempre a un accertamento specifico rispetto a una definizione giuridica precisa — non a un giudizio di gravità morale. Il genocidio è, per costruzione, il crimine internazionale con la soglia probatoria più alta: non basta un numero enorme di morti, serve la prova di un'intenzione precisa. Questa voce spiega cosa serve per parlarne in senso tecnico, e chi ha l'autorità per accertarlo.
Cos'è
La Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 9 dicembre 1948 ed entrata in vigore il 12 gennaio 1951 (153 Stati parte), definisce all'articolo II il genocidio come uno qualsiasi di cinque atti — uccisione di membri del gruppo; lesioni gravi all'integrità fisica o psichica; sottoposizione deliberata a condizioni di vita calcolate per la distruzione fisica del gruppo; misure per impedire nascite; trasferimento forzato di minori a un altro gruppo — commessi "con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale". L'articolo III punisce anche il tentativo, la cospirazione, la complicità e l'istigazione diretta e pubblica a commetterlo. Lo Statuto di Roma riprende la stessa identica definizione all'articolo 6.
L'elemento che lo rende quasi impossibile da provare
Ciò che distingue il genocidio da altri crimini di massa non è la scala delle vittime, ma il "dolus specialis": l'intento specifico di distruggere il gruppo come tale, non solo i suoi singoli membri. Un numero altissimo di morti civili non basta da solo — serve dimostrare che la distruzione del gruppo, in quanto gruppo, fosse lo scopo perseguito, non un effetto collaterale di un altro obiettivo (militare, territoriale, economico). È per questo che i tribunali e le corti internazionali distinguono sempre, con cura, tra crimini di guerra o crimini contro l'umanità — che richiedono di provare la condotta — e il genocidio, che richiede in più di provare l'intenzione.
Chi giudica cosa
La Corte Internazionale di Giustizia giudica gli Stati, per violazione della Convenzione del 1948 tra Stati parte; può disporre "misure cautelari" durante il procedimento, che non sono un giudizio di merito. La Corte Penale Internazionale giudica individui, sulla base dell'articolo 6 dello Statuto di Roma. Un terzo livello, non giudiziario, sono le missioni d'inchiesta e le commissioni istituite dal Consiglio per i diritti umani dell'ONU: possono concludere che esistono "ragionevoli motivi" per ritenere che un genocidio sia in corso, ma non emettono sentenze e non hanno potere coercitivo. Tenere separati questi tre livelli — accertamento giudiziario di merito, misura cautelare, conclusione di un organo d'inchiesta — è indispensabile per non confondere gradi diversi di certezza.
Casi già citati su questo sito
Questo sito ha applicato la definizione a più teatri, con esiti diversi. In Sudan, la Missione d'inchiesta ONU ha concluso il 19 febbraio 2026 che la campagna delle RSF contro le comunità non arabe Zaghawa e Fur presenta i tratti distintivi del genocidio, dopo che il governo statunitense aveva già emesso una propria determinazione in tal senso nel gennaio 2025. In Myanmar, la Corte Internazionale di Giustizia ha tenuto le udienze di merito nel caso Gambia c. Myanmar per la campagna del 2017 contro i Rohingya — un procedimento tra Stati, ancora senza sentenza definitiva. Nella Repubblica Democratica del Congo, il riferimento è duplice: il genocidio del 1994 in Ruanda come fatto storico accertato, e un nuovo ricorso RDC c. Ruanda depositato nel 2026 che invoca anche la Convenzione sul Genocidio — un'allegazione appena presentata, non una sentenza. In Etiopia, alcune organizzazioni di advocacy come il Lemkin Institute definiscono la situazione in Amhara un genocidio in corso: questo sito la riporta esplicitamente come posizione di parte, perché nessun organo giudiziario o d'inchiesta ONU l'ha finora confermata. A Gaza, la Commissione d'inchiesta ONU ha concluso nel settembre 2025 che Israele ha commesso genocidio, ravvisando quattro delle cinque condotte previste dalla Convenzione — una conclusione di un organo d'inchiesta, non una sentenza della CIG o della CPI, la cui causa Sudafrica c. Israele alla CIG resta tuttora aperta e senza pronuncia di merito.
Chi applica concretamente lo Statuto di Roma, come funziona la Corte che ne è nata, e perché un mandato d'arresto spesso non basta.
Leggi la spiegazione sulla CPIFonti: Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, 1948 — ONU · Statuto di Roma, art. 6 — ICC · Corte Internazionale di Giustizia