GLOSSARIO
Lo Statuto di Roma: i quattro crimini che definisce, e i due enigmi che lascia aperti
Aggiornato al 23 luglio 2026
Quando questo sito cita "l'articolo 8 dello Statuto di Roma" a proposito di un crimine di guerra, si riferisce al testo del trattato che nel 1998 ha definito, per la prima volta in modo permanente, cosa conta come reato nel diritto penale internazionale. È un testo diverso dalla Corte Penale Internazionale che quel testo ha creato: qui l'oggetto non è l'istituzione, ma cosa lo Statuto mette per iscritto come crimine — e due punti che lascia volutamente irrisolti.
Cos'è
Adottato a Roma il 17 luglio 1998 con un voto di 120 Stati a favore, 7 contrari e 21 astenuti (tra i contrari, gli Stati Uniti), è entrato in vigore il 1° luglio 2002, dopo la sessantesima ratifica. Un Preambolo e 13 Parti definiscono i crimini perseguibili, le regole di giurisdizione, la struttura della Corte e la cooperazione richiesta agli Stati.
I quattro crimini (art. 5)
Lo Statuto definisce quattro categorie: genocidio (art. 6), crimini contro l'umanità (art. 7), crimini di guerra (art. 8), aggressione (art. 8bis). L'articolo 8 — quello di gran lunga più citato su questo sito — elenca decine di condotte specifiche vietate in conflitto armato: dagli attacchi deliberati contro civili al trasferimento forzato di popolazione, dall'uso di armi vietate agli oltraggi alla dignità personale dei corpi dei nemici uccisi. Su questo sito è stato richiamato per l'uso del fosforo bianco a Gaza e in Libano, per l'uccisione di una donna nella propria casa a Mansouri sotto ordine di evacuazione, e per il sabotaggio del gasdotto Nord Stream imputato come crimine di guerra da un tribunale tedesco.
Il crimine di aggressione: la giurisdizione più ristretta
L'aggressione è l'unico dei quattro crimini con un regime a parte. Definita solo nel 2010 alla Conferenza di revisione di Kampala, la sua giurisdizione è stata attivata dalla Corte solo il 17 luglio 2018 — vent'anni dopo l'adozione dello Statuto. E anche da attivata, resta ristretta: la Corte può indagare un'aggressione solo se sia lo Stato aggressore sia quello aggredito hanno accettato la giurisdizione, salvo un rinvio del Consiglio di Sicurezza. È per questo che la Russia non può essere perseguita alla CPI per l'aggressione contro l'Ucraina: non ha mai accettato quella specifica giurisdizione, e un rinvio del Consiglio di Sicurezza è bloccato dal suo stesso veto come membro permanente.
Il primo enigma: l'immunità
L'articolo 27 dello Statuto dichiara l'irrilevanza della carica ufficiale: un capo di Stato in carica non gode di alcuna immunità davanti alla Corte, né come motivo di esclusione della responsabilità né come attenuante. Ma l'articolo 98 vieta alla Corte di chiedere la consegna di una persona se questo obbligherebbe lo Stato richiesto a violare i propri impegni verso uno Stato terzo in materia di immunità diplomatica — a meno che quello Stato terzo rinunci all'immunità. Il risultato è un'ambiguità che gli Stati sfruttano quando conviene: è precisamente l'argomento usato dall'ambasciatore USA all'ONU per definire "pura scena politica" l'iniziativa del sindaco di New York contro Netanyahu, richiamando insieme l'immunità di capo di Stato e le tutele dell'accordo di sede ONU — un caso già coperto su questo sito.
Il secondo enigma: il ritiro
L'articolo 127 permette a uno Stato parte di ritirarsi con un anno di preavviso. Il Burundi lo ha fatto per primo, nel 2017; le Filippine nel 2019. Un dettaglio spesso frainteso: il ritiro non cancella la giurisdizione della Corte sui fatti avvenuti mentre lo Stato era ancora parte — vale solo per il futuro.
Chi applica concretamente lo Statuto, come funziona la Corte che ne è nata, e perché un mandato d'arresto spesso non basta.
Leggi la spiegazione sulla CPICasi già citati su questo sito
L'uso del fosforo bianco a Gaza e in Libano, l'uccisione di una civile nella propria abitazione a Mansouri in Libano, e il sabotaggio del gasdotto Nord Stream imputato da un tribunale tedesco come crimine di guerra sono stati tutti letti attraverso l'articolo 8 dello Statuto — insieme, in molti casi, alla IV Convenzione di Ginevra che quello stesso articolo codifica come reato.
Fonti: Statuto di Roma, testo integrale — ICC · Risoluzione ICC-ASP/16/Res.5 — attivazione giurisdizione aggressione · Coalition for the ICC — emendamenti di Kampala