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MANIFESTO

Per il Non Riconoscimento dello Stato di Israele

Fondamento giuridico, etico e politico di una rottura necessaria · 2026

A chi è rivolto questo manifesto

Questo manifesto è scritto per due categorie di persone che il discorso pubblico dominante tende artificialmente a contrapporre, e che invece condividono la stessa scommessa morale: che il diritto valga per tutti, senza eccezioni geopolitiche.

È rivolto, in primo luogo, a tutti coloro — di qualsiasi nazionalità, cultura o appartenenza religiosa — che non sono moralmente disposti ad accettare i soprusi commessi dallo Stato di Israele contro le popolazioni civili di Gaza e del Libano. A chi ha visto le immagini del fosforo bianco cadere sulle case e ha deciso che il silenzio non è più una posizione sostenibile. A chi riconosce che l'oppressione sistematica e senza risposta genera violenza — e che attribuire quella violenza esclusivamente agli oppressi, ignorando le condizioni strutturali che la producono, è un atto di cecità morale prima ancora che politica.

È rivolto, in secondo luogo, e con altrettanta forza, a tutti i cittadini israeliani e a tutti gli ebrei della diaspora che vengono oggi discriminati, ostracizzati o colpevolizzati per le azioni di un governo che non hanno scelto, che contestano, o contro cui hanno apertamente lottato. Essi non sono responsabili delle scelte militari e politiche del loro Stato. Identificarli con esse è un errore che questo manifesto rifiuta con la stessa nettezza con cui rifiuta la condotta dello Stato israeliano. La loro voce dissidente non è un'eccezione marginale: è la prova che esiste, dentro la società israeliana, una coscienza critica che merita rispetto e solidarietà, non stigma.

Questi due gruppi non sono in contraddizione. Sono le due facce di un'unica domanda: è possibile che il diritto internazionale venga rispettato, e che nessun essere umano paghi per le colpe che non ha commesso? La risposta di questo manifesto è sì — e la condizione per renderla vera è chiamare le cose con il loro nome.

I. Premessa

Il presente manifesto nasce da un atto di coscienza razionale, non da impulso emotivo. Chi sottoscrive questo documento ha osservato, con crescente sgomento intellettuale, l'evolversi di una condotta statale che non può più essere ricondotta alle categorie ordinarie dell'uso della forza in conflitto armato. Il punto di non ritorno è stato l'impiego sistematico e documentato del fosforo bianco su aree civili densamente popolate, arma la cui natura indiscriminata e incendiaria è vietata in modo inequivoco dal diritto internazionale umanitario consuetudinario e convenzionale.

Questa dichiarazione non è un atto di antisemitismo, né di negazione del diritto del popolo ebraico all'esistenza e alla sicurezza. È un atto di fedeltà al diritto internazionale — lo stesso ordinamento che il mondo ha costruito sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale con la promessa «mai più». Una promessa che gli Stati firmatari hanno l'obbligo giuridico e morale di onorare, anche quando ciò significa ritirare il riconoscimento a chi tale promessa ha ripetutamente e strutturalmente violato.

II. L'evento scatenante: l'uso del fosforo bianco

2.1 Natura dell'arma

Il fosforo bianco (WP — White Phosphorus) è una sostanza chimica che si incendia spontaneamente al contatto con l'ossigeno, bruciando a temperature superiori agli 800°C. Una volta acceso, continua a bruciare finché non esaurisce l'ossigeno disponibile o viene completamente consumato. Se entra in contatto con tessuti umani, penetra in profondità e continua a bruciare internamente, causando lesioni estremamente gravi, spesso letali, e in ogni caso permanenti.

2.2 Documentazione degli impieghi

Human Rights Watch ha documentato, con prove fotografiche, video e testimonianze dirette, l'uso di munizioni al fosforo bianco da parte delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) in aree densamente popolate della Striscia di Gaza e nel Sud del Libano a partire dall'ottobre 2023. In entrambi i contesti, l'impiego è avvenuto in zone urbane civili, in violazione del principio di distinzione e del divieto di armi ad effetti indiscriminati.

«Israeli forces have used white phosphorus in military operations in Lebanon and Gaza, putting civilians at risk of serious and long-term injuries.» — Human Rights Watch, 12 ottobre 2023

Analoghe verifiche sono state condotte dall'organizzazione Airwaves e da unità investigative dei principali media internazionali (The New York Times Visual Investigations, BBC Verify). L'impiego è stato riconosciuto implicitamente da fonti militari israeliane che ne hanno difeso la legittimità adducendo una presunta conformità al diritto internazionale — tesi che i sottoscritti del presente manifesto ritengono giuridicamente infondata.

2.3 Qualificazione giuridica

L'impiego del fosforo bianco in contesti urbani popolati da civili configura una violazione del Protocollo III alla Convenzione su Certe Armi Convenzionali (CCW, Ginevra 1980), che disciplina le armi incendiarie. In particolare, tale protocollo vieta espressamente l'uso di armi incendiarie aeree o di artiglieria contro concentrazioni di civili, indipendentemente dall'intenzione militare dichiarata.

Pur non essendo il fosforo bianco qualificato formalmente come arma chimica ai sensi della Convenzione sulle Armi Chimiche (CWC, 1993) quando impiegato come agente fumogeno o marcatore, il suo utilizzo deliberato come agente incendiario contro popolazioni civili costituisce un crimine di guerra ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale.

III. Quadro normativo internazionale violato

3.1 Diritto Internazionale Umanitario Consuetudinario

Il diritto internazionale umanitario consuetudinario, codificato nel lavoro del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), stabilisce principi vincolanti erga omnes indipendentemente dalla ratifica di specifiche convenzioni. Tra essi:

Il corpus di documentazione prodotto da organizzazioni internazionali, osservatori indipendenti e organi ONU attesta la violazione strutturale e sistematica di ciascuno di questi principi nel contesto delle operazioni militari israeliane a Gaza e in Libano.

3.2 Convenzione sul Genocidio (1948)

La Repubblica del Sudafrica ha depositato, il 29 dicembre 2023, un ricorso contro lo Stato di Israele presso la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) ai sensi della Convenzione sul Genocidio del 1948. La CIG, con ordinanza del 26 gennaio 2024, ha riconosciuto la plausibilità delle accuse e disposto misure cautelari, ordinando a Israele di adottare tutte le misure in suo potere per prevenire atti che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della Convenzione sul Genocidio.

«The Court considers that at least some of the rights claimed by South Africa and for which it is seeking protection are plausible.» — CIG, Ordinanza 26 gennaio 2024, § 54

Il fatto che la massima autorità giudiziaria internazionale non abbia respinto il ricorso sudafricano, ma abbia invece riconosciuto la plausibilità delle accuse di genocidio, rappresenta un dato giuridicamente rilevante di straordinaria gravità che nessuno Stato può ignorare.

3.3 Statuto di Roma e Corte Penale Internazionale

Il Procuratore della CPI, Karim Khan, ha richiesto il 21 maggio 2024 l'emissione di mandati di arresto nei confronti del Primo Ministro Benjamin Netanyahu e del Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. La Camera Preliminare I della CPI ha emesso tali mandati il 21 novembre 2024. Si tratta del primo caso nella storia della Corte in cui mandati di arresto vengono emessi nei confronti dei vertici di un governo occidentale o di un suo alleato strategico.

3.4 Risoluzioni ONU

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato, il 18 ottobre 2023, la risoluzione ES-10/21 con 120 voti favorevoli, chiedendo una tregua umanitaria immediata e il rispetto del diritto internazionale. Il Consiglio di Sicurezza è stato paralizzato sistematicamente dall'esercizio del diritto di veto da parte degli Stati Uniti, che hanno bloccato ogni risoluzione vincolante per il cessate il fuoco.

Tale paralisi strutturale non esonera gli Stati membri dal rispetto degli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale consuetudinario. Al contrario, essa impone agli Stati che vogliano rispettare l'ordinamento internazionale di agire attraverso gli strumenti giuridici a propria disposizione — tra cui sanzioni, embargo sulle armi, sospensioni da organismi internazionali e il rifiuto di riconoscere come lecita la condotta violativa.

IV. Fondamento giuridico: chiarezza sulle categorie

4.1 Cosa significa «non riconoscimento» in questo manifesto

È necessario essere precisi, perché la precisione è la condizione della credibilità. Il diritto internazionale positivo distingue nettamente tra due categorie che il discorso pubblico tende a confondere: l'esistenza di uno Stato come soggetto giuridico e la legittimità della sua condotta. Israele esiste come Stato dal 1948 ed è membro delle Nazioni Unite dal 1949. Nessuna norma del diritto internazionale vigente prevede la cancellazione di uno Stato membro dell'ONU in ragione delle violazioni commesse dai propri organi. Chi sottoscrive questo manifesto lo sa, e non intende sostenere il contrario.

Il «non riconoscimento» invocato in questo documento ha un oggetto preciso e giuridicamente fondato: il rifiuto di riconoscere come lecita, come conforme al diritto internazionale, la condotta dello Stato di Israele nelle operazioni militari a Gaza e in Libano. Questo è esattamente ciò che gli Articoli sulla Responsabilità degli Stati per Fatti Internazionalmente Illeciti (ARSIWA, CDI/ONU 2001) impongono agli altri Stati quando di fronte a violazioni gravi di norme imperative:

Il titolo di questo manifesto — «non riconoscimento dello Stato di Israele» — va letto in questa chiave: non come negazione ontologica dell'esistenza statuale, ma come rifiuto politico e morale di conferire legittimità a una condotta che viola sistematicamente il diritto imperativo. È una formula volutamente netta, scelta per la sua forza di apertura e per la chiarezza del segnale politico che invia. Il contenuto giuridico concreto è quello descritto nella sezione V.

4.2 Il precedente del Sudafrica: cosa vale e cosa no

Il precedente sudafricano è spesso citato imprecisamente. È necessario chiarire: la comunità internazionale non ha mai «non riconosciuto» lo Stato del Sudafrica come entità giuridica. Il Sudafrica è rimasto membro dell'ONU anche durante l'apartheid. Ciò che la comunità internazionale ha fatto — e questo è il precedente rilevante — è dichiarare illegittima la condotta del regime, sospendere il Sudafrica dalle agenzie specializzate, imporre un embargo obbligatorio sulle armi (Risoluzione 418, 1977) e isolare progressivamente il governo fino al crollo del sistema dell'apartheid nel 1990. Questo è esattamente il modello che questo manifesto propone di applicare.

4.3 La questione della selettività

Una critica legittima che i sottoscritti non intendono eludere: se il criterio fosse l'uso di armi incendiarie in aree urbane o la violazione del diritto internazionale umanitario, il catalogo degli Stati cui si dovrebbero applicare misure analoghe sarebbe lungo — gli Stati Uniti in Vietnam, Iraq e Yemen; la Russia in Cecenia, Siria e Ucraina; la Francia in Algeria; la Turchia contro la popolazione curda. I sottoscritti riconoscono questa asimmetria e la dichiarano esplicitamente: essa non è una prova di antisemitismo, ma è certamente una prova della selettività con cui il diritto internazionale viene applicato. La risposta corretta non è la paralisi o il silenzio: è l'affermazione che lo stesso standard deve valere per tutti, e che cominciare ad applicarlo — anche a un solo caso — è più onesto che non applicarlo mai.

V. Le misure concrete

Se il «non riconoscimento della condotta» è la cornice morale e politica di questo manifesto, le misure qui elencate ne sono il contenuto giuridico concreto. Esse non sono proposte simboliche: sono strumenti già previsti dal diritto internazionale, già applicati in precedenti storici, e già richiesti da esperti ONU, relatori speciali e organizzazioni per i diritti umani.

5.1 Nazioni Unite

La Carta delle Nazioni Unite, all'articolo 6, prevede l'espulsione di un membro che abbia persistentemente violato i principi in essa contenuti. Laddove il veto permanente renda impossibile tale procedura, si richiede l'applicazione dell'articolo 5 — sospensione dei diritti e privilegi — attraverso l'Assemblea Generale agendo ai sensi della risoluzione «Uniting for Peace» (Risoluzione 377, 1950).

5.2 Agenzie specializzate e organismi internazionali

Si richiede la sospensione dell'adesione israeliana alle agenzie specializzate delle Nazioni Unite (UNESCO, WHO, FAO, UNHRC), nonché a organismi come l'OCSE e il Consiglio d'Europa, fino alla cessazione delle operazioni in violazione del diritto internazionale umanitario e alla cooperazione piena con la CPI.

5.3 Sanzioni economiche e embargo sulle armi

Si richiede l'adozione di un embargo obbligatorio sulle forniture di armi, munizioni e tecnologie militari a uso duale allo Stato di Israele, analogo a quello adottato nei confronti del Sudafrica nel 1977. Si richiede altresì l'applicazione di sanzioni economiche mirate, con meccanismi di verifica internazionale della loro effettiva implementazione.

VI. Distinzione necessaria: Stato, governo, popolo

I sottoscritti tengono a ribadire con forza una distinzione che ritengono essenziale sul piano sia giuridico che morale: il presente manifesto non è diretto contro il popolo israeliano, contro i cittadini ebrei di Israele o della diaspora, né contro la cultura, la storia o la tradizione ebraica.

Esso è diretto contro le scelte di governo e le condotte militari di uno Stato che, attraverso i propri organi, ha reiteratamente violato il diritto internazionale. La distinzione tra Stato e popolo non è una finezza retorica: è una categoria fondamentale del diritto internazionale, sancita dalla responsabilità degli Stati come entità distinta dalla responsabilità penale individuale dei propri governanti.

Riconosciamo e sosteniamo le voci di quei cittadini israeliani, quella minoranza che dissente, che scende in piazza, che documenta e denuncia le violazioni del proprio governo. Il non riconoscimento dello Stato non è il loro silenzio: è, paradossalmente, uno degli atti più forti di sostegno alla loro causa.

VII. Dichiarazione finale

Noi sottoscritti, in virtù della nostra adesione ai principi del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite, della Convenzione sul Genocidio del 1948 e dello Statuto di Roma, dichiariamo:

  1. Di non riconoscere la legittimità dell'attuale condotta dello Stato di Israele come conforme alle norme del diritto internazionale umanitario e ai principi fondamentali dell'ordinamento internazionale.
  2. Di richiedere la sospensione immediata delle operazioni militari in violazione del diritto internazionale, la cooperazione piena con la Corte Penale Internazionale e la piena attuazione delle misure cautelari disposte dalla Corte Internazionale di Giustizia.
  3. Di richiedere agli Stati e alle organizzazioni internazionali di adottare le misure di sospensione, esclusione e sanzione descritte nel presente manifesto, fino al ristabilimento di una condotta statale conforme al diritto internazionale.
  4. Di affermare che il rispetto del diritto internazionale non è negoziabile, non conosce eccezioni geopolitiche, e che qualsiasi distinzione tra Stati che lo violano in base alla loro collocazione strategica costituisce essa stessa una violazione del principio di uguaglianza sovrana degli Stati.

Il fosforo bianco che brucia su Gaza e sul Libano brucia anche la legittimità di un sistema internazionale che chiude gli occhi. Noi non chiudiamo gli occhi.

Riferimenti normativi

Una sintesi essenziale, solo quando un fatto lo merita.

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