ATTUALITÀ
Il nodo dell'identificazione: perché il rimpatrio resta spesso solo una minaccia sulla carta
30 luglio 2026 — Ceuta / Unione Europea
Ogni volta che centinaia di persone scavalcano una recinzione o attraversano a nuoto un confine, il dibattito pubblico si sposta immediatamente su una parola: rimpatrio. Ma rimpatriare qualcuno richiede due condizioni che raramente vengono nominate insieme al proclama politico — sapere con certezza da dove viene, e avere un accordo in vigore con quello specifico Stato per riportarcelo. Quando una di queste due condizioni manca, il rimpatrio non è un'opzione difficile: è un'opzione che non esiste.
Fatti
Giovedì 30 luglio 2026, migliaia di giovani si sono radunati al confine tra Castillejos (Marocco) e Ceuta; centinaia hanno scavalcato le recinzioni non presidiate in quel momento dalla polizia, mentre le forze ausiliarie marocchine si sono ritirate al loro passaggio — un episodio che gli stessi agenti interpellati da EFE non hanno saputo spiegare, se non per la coincidenza con la Festa del Trono marocchina. È l'ultimo di una sequenza: negli ultimi quindici giorni Ceuta ha registrato oltre 1.500 arrivi, con un sovraffollamento del 1.600% nei centri per minori non accompagnati.
Il Parlamento Europeo indica tra i principali ostacoli pratici al rimpatrio proprio l'identificazione dei migranti e l'ottenimento dei documenti di viaggio dalle autorità dei Paesi extra-UE — nel solo 2022, 141.060 persone si sono viste rifiutare l'ingresso nell'UE. Il meccanismo tecnico che dovrebbe risolvere il problema esiste già: il personale Frontex registra i dati nel Sistema Informativo dei Visti e le impronte digitali in EURODAC alle frontiere esterne, poi contatta gli Stati terzi per identificare le persone e ottenerne i documenti; esiste inoltre un database, MIDAS, parzialmente finanziato dalla UE, che punta a collegarsi al Sistema di Informazione della Polizia dell'Africa Occidentale, anch'esso finanziato da Bruxelles per raccogliere dati biometrici in diciassette Paesi. Ma la tecnologia non basta se manca il secondo tassello: un accordo di riammissione realmente in vigore. L'accordo Spagna-Marocco del 1992, ad esempio, non si applica ai cittadini marocchini in quanto tali, ma solo a cittadini di Stati terzi transitati dal Marocco — una distinzione che nella pratica sposta l'intero problema sulla verifica della nazionalità reale, non solo su quella dichiarata. Un caso italiano, seppur meno recente, mostra la stessa dinamica su scala: nonostante un accordo Roma-Algeri in vigore dal 2003, tra il 2015 e il 2017 sono stati eseguiti solo 245 rimpatri a fronte di oltre 4.000 espulsioni disposte, e una quota consistente di persone in posizione irregolare proviene da Paesi con cui l'Italia non ha alcun accordo di rimpatrio, per cui ogni trattativa passa solo per ambasciate e consolati, spesso senza esito. Un dato più recente, relativo al 2026, indica che il rapporto tra persone sbarcate in Italia e rimpatri effettivamente eseguiti è salito dal 10,2% nel 2025 al 34,8% nel 2026 — un miglioramento che comunque lascia scoperta la larghissima maggioranza dei casi. Secondo la Commissione europea, oggi solo circa il 20% delle persone destinatarie di una decisione di rimpatrio lascia effettivamente il territorio dell'Unione.
Commento giuridico
Il diritto internazionale non impone a uno Stato di accettare indietro chiunque gli venga presentato: un rimpatrio forzato richiede un titolo giuridico — un accordo bilaterale o un meccanismo multilaterale di riammissione — che identifichi con certezza lo Stato competente a riceverlo. In assenza di quel titolo, o in assenza di una identificazione certa della nazionalità, l'espulsione ordinata resta un atto amministrativo privo di eseguibilità pratica: è qui che il divario tra proclama politico e realtà giuridica diventa strutturale, non contingente. Il nuovo Regolamento rimpatri, approvato in prima lettura dal Parlamento europeo nell'aprile 2026, riconosce esplicitamente il problema imponendo il divieto di usare alias o documenti contraffatti e l'obbligo di consegnare i documenti personali anche in formato digitale — un segno che l'occultamento dell'identità, deliberato o meno, è un fenomeno abbastanza diffuso da richiedere una norma dedicata, con sanzioni che arrivano fino a 24 mesi di trattenimento amministrativo. Ma la crepa non si apre solo dal lato della persona in transito: una relazione della Corte dei Conti Europea del 2021 ha già rilevato che i progressi nella stipula di accordi di riammissione tra UE e Paesi terzi restano modesti, e che la debolezza della cooperazione con i Paesi d'origine, non solo l'eventuale mancata collaborazione individuale, contribuisce al ridotto numero di rimpatri effettivamente eseguiti.
Implicazioni
Il quadro che emerge non riguarda un singolo episodio di frontiera, ma la fisionomia stessa del dibattito pubblico sulla migrazione. Promettere rimpatri su larga scala senza le due condizioni che li rendono davvero eseguibili — identificazione certa e accordo bilaterale in vigore — significa offrire una soluzione che non esiste nella forma in cui viene venduta. Non è un'osservazione tecnica marginale: gli accordi di riammissione vanno negoziati Stato per Stato, l'identificazione richiede tempo e cooperazione consolare non sempre disponibile, e ogni rimpatrio forzato ha un costo economico non trascurabile a carico del bilancio pubblico. Quando questi tre nodi — patti bilaterali, riconoscimento della persona, costi — restano fuori dal proclama, il dibattito smette di essere ricerca di una soluzione e diventa esibizione di fermezza: la cifra promessa conta più della cifra eseguibile, lo stesso meccanismo già descritto su questo sito a proposito dell'esternalizzazione della frontiera europea — spostare il problema altrove costa meno, politicamente, di risolverlo.
Il punto va precisato con cura: la ragione per cui una persona entra in un altro Paese — fuggire da una guerra, cercare condizioni di vita migliori, o qualunque altro motivo — non incide sulla natura strutturale del problema. Un sistema che non riesce a identificare con certezza chi vi entra, e che non dispone di un accordo di riammissione con lo Stato di provenienza, resta inefficace a prescindere dal perché quella persona sia partita: la crepa è nel meccanismo, non nella motivazione di chi la attraversa.
Il caso limite lo dimostra. Una persona nata e cresciuta in un campo profughi, di nazionalità d'origine incerta o non registrata fin dalla nascita, non è automaticamente apolide in senso giuridico — l'apolidia è una condizione di diritto (nessuno Stato la considera proprio cittadino), non la semplice assenza di un documento in tasca — ma rientra in una categoria reale e documentata: persona a rischio di apolidia, per cui l'impossibilità di provare cittadinanza o legami con uno Stato è di per sé un indicatore riconosciuto. Se la domanda d'asilo viene respinta e la domanda di riconoscimento dell'apolidia non viene accolta — o non può nemmeno essere avviata, perché mancano proprio i documenti minimi richiesti per presentarla — questa persona resta in una condizione reale ma priva di casella giuridica netta: né rifugiata, né apolide riconosciuta, né rimpatriabile, perché non esiste uno Stato certo a cui riconsegnarla. Non è un'eccezione teorica: è la prova che il nodo dell'identificazione può essere strutturalmente irrisolvibile, non solo lento o mal gestito.
Va detto con altrettanta chiarezza: la mancata cooperazione può essere anche una strategia deliberata. Mentire sulla propria identità o provenienza, o modificarla nel corso della procedura, è un comportamento riconosciuto e sanzionato dal nuovo Regolamento UE. Ma la stessa organizzazione che segue da vicino l'applicazione della norma segnala che gli stessi obblighi di cooperazione — documenti, recapiti stabili, presentazioni regolari — sono spesso impossibili da rispettare per chi vive senza una residenza fissa, senza strumenti digitali o senza documenti d'identità per ragioni che nulla hanno a che fare con una scelta. La norma, di fatto, sanziona allo stesso modo la menzogna calcolata e l'impossibilità strutturale, perché dall'esterno — e spesso anche dall'interno della procedura stessa — le due condizioni non sono facilmente distinguibili. È forse il punto più scomodo di tutto il quadro: il sistema non ha, ad oggi, uno strumento affidabile per separare chi sfrutta la crepa da chi vi è semplicemente caduto dentro.
Resta un'ultima osservazione, forse la più scomoda per chi progetta queste misure come deterrente. Ventiquattro mesi di trattenimento amministrativo, riduzione dei benefici, divieti d'ingresso: per chi decide di partire calcolando i rischi di un viaggio pericoloso e i costi di un progetto migratorio economico, queste sono conseguenze reali che possono pesare nella scelta. Ma per chi fugge da una guerra, dalla fame o dal rischio di morte, il calcolo è di natura diversa: un trattenimento amministrativo, per quanto duro, resta comunque un luogo con un tetto e un pasto — non un'alternativa comparabile alla minaccia da cui si fugge. Non è un'impressione isolata: la ricerca sul tema rileva un divario documentato tra gli obiettivi delle politiche migratorie restrittive e i risultati effettivamente ottenuti, e un precedente diretto lo conferma — la fine dell'operazione di soccorso in mare Mare Nostrum, nel 2014, non ridusse le partenze come i suoi promotori avevano previsto. Se il deterrente non dissuade chi fugge dalla morte, l'intero impianto sanzionatorio finisce per colpire soprattutto chi resta intrappolato nel sistema — non chi lo elude per calcolo, ma chi non ha, nel proprio calcolo di partenza, alcuna soglia di dissuasione praticabile.
Il fatto
L'11 giugno 2026 l'Avvocata Generale della Corte di giustizia UE, Laila Medina, ha depositato il proprio parere sul caso di due migranti detenuti nei centri italiani in Albania, rinviato dalla Corte d'appello di Roma. Conferma che collocare i centri in Albania è legittimo, ma che non è dimostrato il rispetto degli standard minimi di trattamento previsti dal diritto UE. È il secondo parere dopo quello, più favorevole, di aprile 2026.
Commento giuridico
Il parere dell'Avvocato Generale non vincola i giudici: la sentenza definitiva è attesa nei prossimi mesi e potrebbe ribaltarlo. Resta in vigore la sentenza CGUE del 1° agosto 2025 (cause C-758/24 e C-759/24), che ha limitato la designazione dei «Paesi sicuri». Lo status dello schema albanese è quindi conteso, non acquisito.
Implicazioni
I centri, operativi dall'ottobre 2024, sono rimasti di fatto vuoti per gli stop dei giudici. Per i critici lo schema viola il diritto d'asilo, crea un buco di responsabilità e solleva un problema di sovranità.
Fonti: Infobae (30/7/2026) · Euronews (30/7/2026) · Parlamento Europeo · Statewatch · CEAR · Panorama · L'Opinione (28/7/2026) · Centro Diritti Umani, Università di Padova · Corte dei Conti Europea · UNHCR Italia · ASGI · Welforum · Europa Today · Open Migration · Amnesty International